lunedì 24 marzo 2014

Piano nazionale contro il razzismo e discriminazione territoriale: il Parlamento e il Governo riaprano l'iter di approvazione

Annunciato il 30 luglio 2013 dalla Ministra dell'Integrazione Cécile Kyenge e dalla Vice Ministra con delega alle Pari Opportunità M. Cecilia Guerra (facenti parte del precedente Governo Letta), il Piano nazionale contro il razzismo e la xenofobia avrebbe dovuto essere presentato in novembre, ma non se ne sa più nulla.

Ci ricorda questo anche il grido contro la discriminazione e l'indifferenza che un cittadino di Pietrasanta (Lucca), Stefano Pierotti, ha riposto in otto cartelli grondanti gocce di sangue con disegnate alcune figure umane che, come deportate, vengono allontanate con un carro attrezzi: una protesta "artistica" efficace per denunciare l’intolleranza verso i venditori ambulanti di origine straniera. Si può leggere l'articolo qui.

Per ‘discriminazione territoriale’ s’intendono cori, insulti e provocazioni che, generalmente, una tifoseria rivolge a quella ospite, ‘colpevole’ di provenire da un’altra regione d’Italia. Nella maggior parte dei casi, il bersaglio dei cori sono i napoletani, definiti ‘colerosi’, e la città di Napoli.


Nel maggio 2013, il congresso dell’UEFA ha inasprito le pene per i casi di razzismo negli stadi. Punto di partenza è l’articolo 14 delle Regole Disciplinari della UEFA, che si riferisce a “chi insulta la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone in qualsiasi modo, inclusi il colore della pelle, la razza, la religione o l’etnia”.

Ogni singola federazione ha dovuto, poi, recepire le direttive europee, i cui provvedimenti prevedono avvertimenti ai singoli club, sospensione o interruzione di partite in caso di cori e ululati razzisti, la chiusura del settore ‘colpevole’ (se la prima volta) o dello stadio intero (a partire dalla seconda volta) e, addirittura, dieci turni di squalifica ai giocatori che si macchina di un’azione, gesto o insulti razzisti.

La modifica del codice di giustizia sportiva della FIGC ha, però, causato un’estensione del concetto di razzismo a tutta un’altra serie di discriminazione, compresa quella che riguarda l’origine territoriale. Al punto 11, comma 1, il documento recita, infatti, che “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale e/o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Alcuni articoli di approfondimento qui e qui, e ancora qui.

di Emanuele Nitri e Carlo Berini in Newsletter Articolo 3 Febbraio 2014


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