Con ordinanza del 24 gennaio 2010, il collegio giudicante del Tribunale di Milano ha respinto il reclamo opposto dal Comune di Milano avverso l'ordinanza del giudice civile di Milano dd. 20 dicembre 2010, con la quale era stata dichiarata la natura discriminatoria del comportamento assunto dal Comune nel rifiutarsi di adempiere alla Convenzione sottoscritta il 5/11 maggio 2010 con il prefetto di Milano - Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia ed alcune ONLUS relativa al piano di aiuti per l'inserimento abitativo di famiglie Rom attualmente dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano.
Sulla base di tale piano di inserimento socio-abitativo dei Rom, il Comune di Milano aveva assunto l'impegno di realizzare interventi di ristrutturazione di appartamenti anche di proprietà pubblica, con i fondi messi a disposizione dal decreto emergenza nomadi. A seguito della sottoscrizione della Convenzione, la Giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'esclusione dalla disciplina e.r.p di 25 alloggi di proprietà ALER siti nel comune di Milano affinché siano concessi, previa loro ristrutturazione a cura dei diretti interessati, assistiti dalle ONLUS, e con rimborso delle spese a cura del Comune, ad un certo numero di famiglie dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, garantendo una soluzione abitativa alternativa al campo.
Il progetto di autonomia abitativa si era poi concretizzato nell'individuazione dei nuclei familiari Rom interessati all'assegnazione e nelle stipula dei contratti di locazione. Nel settembre scorso, tuttavia, il progetto si era arenato a seguito del mutamento di posizione della Lega Nord, componente politica della maggioranza in consiglio comunale, la quale aveva manifestato opposizione all'assegnazione di alloggi pubblici a famiglia rom. A seguito di tali avvenimenti, i nuclei famigliari Rom, assistiti dagli avv. Guariso e Neri, avevano inoltrato al tribunale di Milano un'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, accolta dal giudice di primo grado.
Nel reclamo avverso all'ordinanza del giudice di primo grado, il Comune di Milano aveva sostenuto di non aver adottato atteggiamenti discriminatori nei confronti dei Rom, avendo avviato da tempo un progetto per la loro integrazione sociale. Ulteriormente, nel reclamo il Comune di Milano aveva addossato sulla Casa della Carità ONLUS la responsabilità per la mancata assegnazione degli alloggi alle famiglie Rom.
Nel respingere il reclamo del Comune, il collegio giudicante ha ricostruito la vicenda, mettendo in luce le responsabilità del Sindaco di Milano e del Ministro dell'Interno (in foto) nella mancata consegna degli alloggi alle famiglie Rom attraverso le dichiarazioni rilasciate pubblicamente che inequivocabilmente lasciavano intendere il ripensamento delle rispettive istituzioni riguardo alle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione per l'attuazione del progetto di riqualificazione.
Da tali dichiarazioni pubbliche, e dalla conseguente inerzia amministrativa delle istituzioni preposte, ne è conseguita l'assoluta mancanza di certezza sull'effettiva destinazione finale degli alloggi che ha costretto le ONLUS coinvolte a sospendere i lavori di ristrutturazione degli alloggi e la loro consegna. Difatti, la consegna degli alloggi da parte della Casa per la Carità ONLUS non ebbe luogo a causa del comportamento omissivo del Comune che, dopo le citate dichiarazioni, non offrì alcuna rassicurazione alla ONLUS che sarebbero state effettivamente rimborsate le spese per i lavori di ristrutturazione degli alloggi con i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Interno, così come invece previsto dal progetto.
Nell’ordinanza di primo grado del 20 dicembre 2010, il giudice aveva concluso che la convenzione del 5/11 maggio 2010, anche in considerazione dei passaggi successivamente intervenuti, è suscettibile di produrre effetti giuridici vincolanti per tutti i soggetti riguardo agli impegni con essa assunti. Di conseguenza, il giudice aveva ritenuto che il Comune di Milano non poteva avvalersi del principio della discrezionalità amministrativa, anche tenendo in considerazione che il giudice stesso aveva concesso un rinvio d'udienza proprio allo scopo di consentire al Comune di Milano di eventualmente proporre soluzioni abitative alternative a quelle indicate in precedenza. Tuttavia, il giudice aveva dovuto constatare che all'udienza del 13 dicembre né il Commissario all'emergenza "nomadi", né il Comune di Milano erano stati in grado di proporre alcuna soluzione alternativa.
Il collegio del Tribunale di Milano, nel respingere il reclamo del Comune di Milano, ribadisce la connotazione evidentemente discriminatoria del comportamento del Comune di Milano e del Ministro dell'Interno, in quanto la volontà espressa di recedere dal progetto di riqualificazione degli alloggi finalizzata alla loro assegnazione finale alle famiglie Rom si è fondata esclusivamente su ragioni etniche.
Ne consegue che il comportamento del Comune di Milano e del Ministro dell'Interno ha costituito una discriminazione su base etnico-razziale proibita dalla direttiva europea n. 2000/43 e dall'art. 43 del T.U. immigrazione.
Il collegio giudicante di Milano ha dunque confermato quanto ordinato dal giudice di primo grado al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di rimuovere la discriminazione mediante l'attuazione integrale della convenzione del 5-11 maggio 2010, con il conseguente obbligo delle istituzioni preposte di provvedere quanto prima al pagamento delle spese necessarie per la ristrutturazione degli alloggi, da effettuarsi a cura della Casa della Carità ONLUS, al fine di consegnare gli alloggi medesimi ai nuclei familiari aventi diritto. da Newsletter del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose dell’ASGI
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