giovedì 20 settembre 2007

La facile scorciatoia della criminalizzazione

Nella perversa rincorsa tra “schiamazzi” dei media su lavavetri e accattoni e amministrazioni locali che, con libero sfogo alla fantasia, inventano di volta in volta soluzioni risibili e affrontano con mezzucci pasticciati problemi che richiederebbero, prima di tutto, analisi serie, ancora una volta Verona si distingue per una brillante idea “securitaria”: le multe (da 22 a 88 euro) ai questuanti ai sensi dell'art. 190 del codice della strada che vieta "ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata". Se poi la questuante è una madre che porta in braccio il figlio di pochi mesi si prevede il fermo e la segnalazione all'autorità giudiziaria perché "le tolga il bambino!"
Ma davvero si può seriamente pensare che camuffando i problemi anziché analizzarli per capirli, si possano affrontare e risolvere? Il problema dell'accattonaggio minorile è certo uno tra i più insopportabili e complicati e va affrontato con tutta la serietà possibile, anche con strumenti legislativi specifici, come la Legge n. 228/03 "Misure contro la tratta delle persone" (quando i bambini mandati a mendicare sono ‘schiavi' della criminalità internazionale organizzata), ma quando l'abuso che pesa sul diritto del bambino a vivere l'infanzia viene dai genitori le misure repressive e propagandistiche nemmeno lo scalfiscono. Intervenire su un problema di questa portata, umana e sociale, partendo dalla repressione di ciò che si vede, colpendo gli anelli più deboli della catena, essi stessi vittime di situazioni di sfruttamento, senza provare a conoscerlo, analizzarlo, scomporlo, liberi da pregiudizi e da condanne aprioristiche, non fa che aggravare le situazioni.
Innanzi tutto vediamo cosa dice la legge. In Italia "mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico" non è reato (l'art. 670 c.p. è stato abrogato), ma lo è avvalersi per mendicare di un minore di anni quattordici o permettere che mendichi o che altri se ne avvalgano (art. 671c.p., vigente) e questo per tutelare il minore e impedire che subisca gli stimoli negativi derivanti e dipendenti dall'attività di accattonaggio. Ma la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (sentenze nn. 2597, 11863 e altre) che l'accattonaggio da parte di un adulto con il bambino neonato in braccio non è perseguibile penalmente, proprio perché il piccolo non è utilizzato direttamente nell'accattonaggio e non è in grado di percepirne gli aspetti diseducativi, né concretizza gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli (art. 572 c.p.) salvo che non si realizzi in situazione di pericolo o degrado.
Ho a lungo parlato qualche mese fa con una mamma rom che stava mendicando ad un semaforo con il bimbo di tre mesi attaccato al seno: le ho spiegato che nel nostro Paese l'accattonaggio da parte di un adulto non è reato, ma che con il bambino no, non poteva farlo. Mi ha spiegato che non aveva a chi lasciare il bimbo, che ne ha 3 più grandicelli al campo, il cui padre, privo del permesso di soggiorno, è stato espulso, che ha necessità di soldi per mantenerli e che, in allattamento, non trovava altra soluzione ‘lavorativa' che questa. di Tiziana Valpiana, continua a leggere a pagina 9...

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