La nuova legge sul Governo del Territorio, approvata ieri dall'assemblea del consiglio regionale lombardo, prevede che le delibere comunali sull'istituzione di nuovi insediamenti rom e sinti e addirittura sul mantenimento degli insediamenti già esistenti possano essere bloccate dal voto contrario di uno o più comuni limitrofi, indipendentemente dalla dimensione del comune.
La regola appena istituita mira a impedire che i grossi comuni, come quello di Milano, continuino come hanno sempre fatto a piazzare gli scomodi i cosiddetti “campi nomadi” in zone molto periferiche che fanno da confine con i piccoli comuni dell'hinterland. E mentre con questo sistema il grosso comune resta sostanzialmente “libero” dai campi, il piccolo centro adiacente si ritrova ingenti insediamenti di Rom proprio alle porte.
Le nuove norme introdotte sono le seguenti
- nuova lettera e ter), al comma 2 dell’articolo 8: “d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi”;
- nuovo comma 1 bis), all’articolo 9: “la realizzazione ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi può essere previste unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista”.
Inoltre, è stato abrogato l’articolo 3 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle “etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”), che così recitava:
“Realizzazione di campi di sosta o di transito.
1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.
2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata previo parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
3. I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
5. L’ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l’accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.”
I commenti politici sono naturalmente diversi. Alla domanda: dove andranno i Sinti e i Rom? La Lega Nord risponde: "se ne andranno: noi miriamo al numero zero"; il centro sinistra risponde: “secondo il Viminale, a Milano abbiamo 7.500 zingari: da qualche parte devono pur insediarsi”.
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