Pubblichiamo integralmente il “regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano”, licenziato dal Commissario per l’emergenza nomadi in Lombardia, Prefetto Lombardi.
Articolo 1 (finalità e principi)
1. In conformità allo strumento urbanistico del Comune di Milano – di seguito anche “il Comune” - il presente regolamento disciplina le aree destinate alla sosta transitoria dei nomadi di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 e successive integrazioni.
2. Le aree sono unicamente quelle già esistenti e dettagliatamente individuate nell'allegato 1 del presente provvedimento.
3. Le aree sono gestite nel rispetto delle regole di convivenza civile di cui al patto di legalità e socialità, allegato sub 2 al presente regolamento in forma di modello di adesione.
4. Ai sensi dell’articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni, il Sindaco può ordinare la diminuzione o l’aumento della capienza massima delle aree di sosta.
5. Il Comune cura la gestione delle aree anche per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14/02/2008, n. 1.
6. Nelle aree di sosta autorizzate il Comune garantisce le misure minime di sicurezza per gli impianti tecnologici, ai sensi delle leggi vigenti.
7. Possono dimorare nelle aree solo le persone nomadi ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 77/1989, e coloro che ai predetti sono legati da rapporti di diretta parentela o convivenza, in possesso della cittadinanza italiana, oppure cittadini UE, in conformità agli articoli 7 e 9 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, oppure stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni.
Articolo 2 (gestione delle aree)
1. Il Comune di Milano, nell’ambito della sua attività di programmazione, stabilisce le linee degli interventi nelle aree, sentito il comitato di gestione di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3 (comitato di gestione)
1. La cura delle aree è affidata al comitato di gestione, di seguito anche “ il comitato”.
2.. Il comitato è costituito con decreto sindacale e dura in carica per un anno. Ai suoi componenti non spetta alcun emolumento.
3. Il comitato è composto da:
a) un dirigente scelto dal Sindaco, che ne assume le funzioni di presidente;
b) un dirigente del settore competente per i servizi sociali o suo delegato;
c) un dirigente del settore competente in materia di sicurezza urbana o suo delegato;
d) un dirigente del Settore Decentramento o un funzionario suo delegato;
e) un dirigente della Polizia locale o suo delegato.
4. Su invito del presidente del comitato possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il gestore sociale di cui al successivo articolo 5, e un rappresentante della comunità nomade ospitata nel campo.
5. Per le sedute del comitato è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Nei casi di urgenza, il presidente può adottare qualsiasi atto di competenza del comitato ai sensi del presente regolamento, da comunicare al collegio nella prima seduta utile.
7. Il comitato è unico per la gestione di tutte le aree di sosta autorizzate, e ha sede presso la struttura organizzativa comunale competente per i servizi sociali, che ne assume le funzioni di segreteria.
8. Qualora il comitato, sebbene invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori ai sensi del presente regolamento, il Sindaco procede alla nomina di un commissario il quale adotta tempestivamente i provvedimenti del caso.
Articolo 4 (attività del comitato)
1. Il comitato esercita le funzioni previste nel presente regolamento, vigila sulla sua applicazione e, nell’ambito delle linee programmatiche fissate dall’Amministrazione comunale, coordina e controlla:
a) l’adesione al “patto di legalità e socialità” summenzionato;
b) la frequenza scolastica, collaborando con le competenti autorità statali e comunali per garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico, anche attivando i necessari controlli;
c) gli interventi di sostegno educativo, sociale, di formazione e di inserimento lavorativo;
d) il processo di integrazione nel tessuto cittadino.
2. Al comitato spetta la gestione del campo, fatte salve le attività di competenza del gestore sociale di cui all’articolo 5. In particolare, il comitato delibera in ordine agli accessi, alle revoche e agli allontanamenti degli ospiti dal campo, alla riduzione o all’esclusione dal pagamento di quanto dovuto ai sensi del successivo articolo 10.
3. Il comitato esprime e formalizza le proprie decisioni, che sono recepite nel provvedimento conclusivo del dirigente che lo presiede.
4. Il comitato autorizza senza ulteriori formalità l’ingresso nel campo di coloro che vi devono operare e ne coordina l’attività al fine di garantire la piena osservanza dei provvedimenti assunti dalle autorità pubbliche.
5. Il comitato predispone ogni anno, entro il mese di febbraio, una relazione al Sindaco sulle attività svolte con riferimento alle spese e ai risultati conseguiti.
6. Almeno due volte l’anno il comitato effettua un sopralluogo nel campo. Vi partecipano anche i rappresentanti dell’area tecnica comunale. Possono essere invitate al sopralluogo l’autorità locale di Pubblica sicurezza, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’ASL e l’ARPA.
7. L’esito di ogni sopralluogo è comunicato al Sindaco.
Articolo 5 (gestore sociale)
1. In ogni area di sosta opera un gestore sociale – di seguito anche “il gestore” - individuato dall’Amministrazione comunale tra i soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14/02/2008, n. 1.
2. Il rapporto tra il Comune e il gestore è disciplinato da apposita convenzione.
3. Il gestore svolge attività di presidio e di promozione sociale.
4. Costituiscono servizi di presidio, tra gli altri:
a) la ricezione delle domande di ammissione al campo sulla base di apposita modulistica;
b) il controllo sulla effettiva applicazione del patto di legalità da parte degli ospiti;
c) la diffusione e la consegna di copia del regolamento e l’informazione su ogni altra disposizione dell’Amministrazione comunale e del comitato di gestione.
d) la registrazione delle persone autorizzate e l’assegnazione alle stesse di un apposito tesserino di riconoscimento;
e) la registrazione delle partenze per le assenze prolungate oltre quarantotto ore;
f) l’ammissione all’ingresso nel campo, senza ulteriori formalità, da parte di amici e parenti, previo controllo dei documenti, e assegnazione agli stessi di un tesserino di riconoscimento.
g) il controllo ordinario sul rispetto delle regole di comportamento e degli obblighi previsti dalle normative vigenti;
i) il ricevimento delle istanze di riesame avverso i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione.
5. Rientrano nelle attività di promozione sociale:
a) la mediazione culturale;
b) gli interventi finalizzati all’inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
c) l’accompagnamento nei percorsi di autonomia finalizzati al reperimento di una diversa e autonoma soluzione alloggiativa.
6. Le attività del gestore si integrano con le attività degli operatori sociali comunali e degli operatori di Polizia locale al fine di costituire in ogni area un presidio di socialità e di legalità per l’efficiente gestione dell' area medesima.
7. La Polizia locale vigila sull’effettivo rispetto del presente regolamento da parte di coloro che sono tenuti alla sua osservanza.
Articolo 6 (servizi generali)
1. Le aree di sosta transitoria sono dotate di appositi spazi, adeguatamente attrezzati, a disposizione degli enti e delle Istituzioni di volta in volta chiamati ad intervenire.
Articolo 7 (ammissione)
1. L’ammissione alle aree di sosta transitoria avviene solo per nuclei familiari, mediante autorizzazione rilasciata al componente maggiorenne della famiglia che ne abbia fatto richiesta mediante la modulistica fornita dal gestore, previa verifica della disponibilità di posti e accertamento dei seguenti requisiti, sia nel richiedente che nei familiari:
a) il possesso dei documenti di identità;
b) l’attestazione documentale della regolare presenza sul territorio nazionale, per i cittadini stranieri;
c) l’assenza di precedente acquisizione di alloggio realizzato con contributi pubblici e l’assenza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale;
d) l’assenza di proprietà o di disponibilità di idonea abitazione sul territorio nazionale;
e) l’assenza di un reddito familiare che consenta il reperimento di una diversa e autonoma soluzione abitativa
f) l’assenza di precedenti provvedimenti di allontanamento dalle aree di sosta della città;
g) la sottoscrizione del modulo di adesione al patto di legalità e socialità.
2. Le autorizzazioni alla permanenza nelle aree di sosta transitoria e al parcheggio dei veicoli nelle aree eventualmente individuate hanno, di regola, la durata di un anno prorogabile in presenza di un percorso di integrazione condotto in collaborazione con i Servizi Sociali, per coloro che abbiano rispettato gli impegni assunti con l’adesione al patto di legalità e di socialità. In nessun caso la durata della permanenza può superare tre anni.
3. Per i requisiti di cui alle lettere da c) ad e) del precedente comma 1, il richiedente presenta una dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 manifestando di essere a conoscenza delle conseguenze, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci. Per gli stranieri, tale dichiarazione è resa nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.
4. Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ad ogni ospite delle aree e a coloro al cui interno vi operano, è rilasciata una tessera munita di fotografia, con i propri dati anagrafici. La tessera è valida ai soli fini dell’accesso al campo. Può essere inoltre rilasciata specifica autorizzazione alla sosta per i veicoli di proprietà nelle aree ove siano state previamente individuate le apposite piazzuole di parcheggio, previa esibizione dei relativi documenti da parte dei possessori dei medesimi veicoli.
Articolo 8 (iscrizione nei registri anagrafici)
1. Il nucleo familiare è iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente, su istanza obbligatoria di un componente maggiorenne del nucleo familiare entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla sosta.
Articolo 9 (comportamento all’interno del campo)
1. Gli ospiti delle aree di sosta osservano gli impegni assunti con la sottoscrizione del modulo di adesione al patto di legalità e socialità, con particolare riguardo ai diritti dell’infanzia, alle norme di buona convivenza civile e a quanto disposto dal presente regolamento.
2. Gli ospiti uniformano la propria condotta anche ai seguenti precetti:
a) mantenere la struttura ad essi assegnata in buon stato di conservazione;
b) usare solo attrezzature ed elettrodomestici a norma;
c) usare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
d) lasciare liberi i passaggi pedonali o per veicoli, da ogni forma di intralcio alla libera circolazione;
e) non lasciare incustoditi arnesi da lavoro, da cucina e quant’altro possa essere causa di pericolo;
f) non costruire verande o simili manufatti non autorizzati che in quanto abusivi verranno demoliti, previa ordinanza dirigenziale, a spese dei trasgressori che risponderanno anche della rifusione dei danni;
g) limitare alle ore 22,00 ogni attività all’aperto che possa causare disturbo al riposo delle persone;
h) non accendere fuochi fuori dalle zone espressamente attrezzate allo scopo, e comunque non bruciare materiali inquinanti o pericolosi.
3. I veicoli autorizzati sostano nell’area di parcheggio eventualmente individuata, e possono entrare all’interno del campo solo se necessario, e a passo d’uomo. I veicoli lasciati incustoditi ovvero non marcianti sono rimossi. La Polizia locale effettua periodici controlli per accertare la conformità dei veicoli alle norme sulla circolazione stradale.
4. Gli animali domestici sono dichiarati al gestore sociale, non devono recare disturbo o molestia alle persone e sono custoditi secondo la legislazione vigente.
Articolo 10 (oneri di accoglienza)
1. Sono a carico degli ospiti dell’area di sosta, in base ai contratti da essi stipulati, le utenze per l’energia elettrica, l’acqua e il gas.
2. Gli ospiti concorrono al pagamento delle spese di raccolta dei rifiuti nella misura giudicata congrua dal Comune per ciascun insediamento.
3. Per la permanenza nel campo è dovuta una somma giornaliera pari ad € 1,00 per ogni soggetto che abbia raggiunto la maggiore età, a titolo di concorso alle spese generali e di funzionamento del campo. Il Comune delibera le modalità di riscossione, l’aggiornamento periodico del canone e i casi di esclusione.
4. In ogni caso, il canone di cui al precedente comma non è dovuto per i giorni di assenza comunicata almeno 10 giorni prima.
5. Sono a carico degli ospiti anche le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni arrecati pure dai figli minori ai beni del Comune o ai terzi, durante la permanenza.
Articolo 11 (visite)
1. I parenti, gli amici e i conoscenti degli ospiti possono accedere liberamente al campo per recarsi dall’ospite che intendono visitare, facendosi identificare all’ingresso dal gestore sociale.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono essere sottoposti a controlli per l’identificazione da parte degli operatori della Polizia locale.
3. Entro le ore 22, le visite hanno termine. Nei casi di comprovata necessità il gestore può autorizzare le visite oltre tale termine informandone la Polizia locale.
4. Per comprovati motivi di sicurezza, il comitato di gestione può temporaneamente sospendere l’afflusso alle aree di sosta avvisando tempestivamente gli ospiti.
Articolo 12 (revoca dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione è revocata al nucleo familiare qualora a carico di uno dei suoi componenti venga accertata una delle seguenti situazioni:
a) sopravvenienza di condanne definitive per reati contro il patrimonio o le persone;
b) sottoposizione a provvedimenti interdittivi;
c) abbandono della struttura assegnata per un periodo superiore ad un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del comitato;
d) mancata adesione, per due volte, a un percorso d'inserimento lavorativo accertato e monitorato dai competenti uffici comunali;
e) perdita dei requisiti di cui al primo comma del precedente articolo 7;
f) grave turbamento alla vita del campo o della cittadinanza;
g) inosservanza grave per due volte degli impegni assunti aderendo al patto di legalità e socialità, o delle disposizioni del presente regolamento;
h) mancata richiesta di iscrizione anagrafica del nucleo familiare autorizzato alla permanenza nel termine di cui al precedente articolo 8, ovvero nel caso di disposta cancellazione dai registri anagrafici;
i) immotivato inadempimento dell’obbligo scolastico formativo da parte dei figli;
j) mancato pagamento del canone dovuto per l’occupazione dell’area di sosta oppure mancato pagamento delle utenze, previa diffida ad adempiere.
2. Fermo restando l’allontanamento del singolo nei confronti del quale sia stata accertata una delle situazioni indicate al precedente comma 1, su proposta del gestore il nucleo familiare interessato può permanere nell’area purché vi sia altro soggetto maggiorenne, individuato nel medesimo nucleo, al quale possa essere intestata l’autorizzazione a suo tempo rilasciata.
3. Il nucleo familiare o l’ospite la cui autorizzazione sia stata revocata, lascia il campo nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del provvedimento.
4. Nello stesso termine, coloro che vi hanno interesse possono presentare istanza di riesame al presidente del comitato per il tramite del gestore. Tale istanza sospende l’obbligo di lasciare il campo.
5. Se la revoca dell’autorizzazione viene confermata, i destinatari del provvedimento lasciano il campo nelle quarantotto ore successive. Nel caso di rifiuto, il comitato può chiedere l’intervento della Polizia locale per allontanare chi non ha più titolo ad essere ospitato.
Articolo 13 (chiusura delle aree di sosta transitoria)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana, le aree di sosta transitoria possono essere chiuse in ogni tempo dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Articolo 14 (sanzioni)
1. Per la violazione delle norme del presente regolamento e degli impegni assunti con l’adesione al “patto di legalità e socialità”, sentito il gestore, il comitato commina una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 nei confronti di chi ha commesso la violazione.
2. Le somme corrisposte ai sensi del precedente comma sono destinate al “Fondo per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle opere e degli interventi nelle aree di sosta transitoria per i nomadi”, istituito presso il Comune di Milano.
Articolo 15 (diffusione del regolamento)
1. Il presente regolamento, e i suoi allegati, sono tradotti nelle lingue dei nomadi ospiti nelle aree di sosta transitoria, ed è pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Milano.
2. Il gestore cura la diffusione del presente Regolamento, e la sua sottoscrizione per conoscenza e accettazione da parte dei nomadi ospitati nelle aree di sosta.
Articolo 16 (abrogazioni)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua approvazione.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono integralmente abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 124/98.
Articolo 17 (norma transitoria)
1. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Comune costituisce il comitato di gestione.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Comune verifica la posizione di coloro che attualmente si trovano nelle aree di sosta secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, in ordine alla legittimazione a permanervi. A tal fine il Comune fa compilare a ciascun nucleo familiare apposita istanza ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, lettera a), e cura le attività di cui al precedente articolo 5 anche attraverso i presidi sociali già esistenti nelle aree di sosta di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
3. Entro il 31 maggio 2009 il Comune effettua la ricognizione delle aree di sosta transitoria.
4. Il Comune – salva ed impregiudicata la potestà di adottare ogni ulteriore e diversa regolamentazione – può richiedere al Commissario per l’emergenza nomadi, entro il termine di durata dello stato di emergenza, ogni modifica e integrazione che si rendesse necessaria in sede di prima applicazione del regolamento.
5 commenti:
tutto il documento si basa sul presupposto del nomadismo.
Mentre il fenomeno dei campi andrebbe visto come evidenza dell'emergenza abitativa di persone in cerca di insediamento stabile.
Viene fatto riferimento, a mio avviso fortemente improprio, ad una legge regionale (vedi), per creare in maniera surrettizia uno status sociale di "nomadismo" che niente a che vedere con la normativa europea e con uno stato di diritto.
Questa concezione razzista poi sfocia in posizioni come quella a Roma di Luigi Celori, mussoliniano consigliere regionale del Lazio che afferma:
"All'interno dei campi – continua Celori – dovrebbero essere consentite solo soste temporanee, 30 giorni rinnovabili una sola volta come prevede una mia proposta di legge. Perché chi è nomade deve fare il nomade."
Finalmente si parla di nomadi e solo di nomadi, il regolamento non si rivolge solo a Rom e Sinti, si rivolge a tutti quelli che vogliono essere nomadi. Secondo me questo è un bel passo avanti nella definizione del riconoscimento.
Cro.
Il testo della legge dell'89 citato varie volte è all'indirizzo http://www.famiglia.regione.lombardia.it/leggi/lr/prestsoc/lr77-1989.pdf
Cro
la definizione scelta, che deriva dalla legge dell'86 è:
Ai fini della presente Legge, per Nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi o semi-nomadi"
Hidden Side,
non solo Rom e Sinti appartengono alle etnie tradizionalmente nomadi o semi-nomadi. Ci sono, per esempio, le tribù berbere e molte altre genti che si spostano all'interno dei loro paesi. Se venissero in Italia rientrerebbero nella stessa definizione di nomadi, perché secondo me la legge citata non dice che i nomadi sono solo i Rom e i Sinti. Secondo te, tutti quelli che in Italia appartengono ad una etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade sono solo Rom e Sinti? Possibile che non ci sono altri gruppi di altre etnie.
Cro.
Posta un commento