Le organizzazioni firmatarie esprimono forte preoccupazione in merito alla proposta di modifica del regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti, attualmente all’esame del Consiglio comunale, nonché alle modalità di attuazione dell’annunciato trasferimento del campo di Strada Aeroporto.
In primo luogo, infatti, il nuovo regolamento introduce norme assai più restrittive in merito ai requisiti per la concessione alla permanenza nell’area sosta e ai casi di revoca della concessione. Come dettagliatamente analizzato nella Nota tecnica allegata, tali disposizioni risultano sotto diversi profili gravemente discriminatorie. Ad esempio, in base al nuovo regolamento una persona che sia stata condannata per un reato di lievissima entità quale il furto di una mela, dovrà essere allontanata dall’area sosta, probabilmente insieme a tutta la famiglia, e senza che vi sia la possibilità di una valutazione caso per caso (1). Perché per la permanenza nelle aree sosta dei rom e dei sinti vengono stabiliti requisiti che non trovano alcuna analogia ad es. nelle disposizioni relative alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica?
L’applicazione di tali norme porterebbe all’allontanamento di famiglie che vivono stabilmente a Torino da più di 20 anni, determinando l’interruzione dei percorsi di inclusione sociale avviati (scolarizzazione dei minori, inserimenti lavorativi ecc.) e portando a un’ulteriore marginalizzazione di queste famiglie.
D’altro canto il regolamento, a fronte di dettagliate norme sui requisiti e sugli obblighi che i rom e i sinti dimoranti nelle aree sosta devono rispettare, quasi nulla dice in merito ai loro diritti, ed ai rispettivi doveri e obblighi dell’Amministrazione comunale nei loro confronti (ad es. in materia di dotazioni di servizi dell’area sosta).
Si rileva in particolare come il nuovo regolamento continui a non prevedere alcuna forma effettiva di partecipazione dei rom e sinti che vivono nelle aree sosta alla gestione delle stesse (2).
La stessa proposta di modifica del regolamento è stato redatta senza alcun coinvolgimento degli utenti, in violazione dell’art. 5, co. 1 della legge regionale n. 26 del 1993 (3).
Il nuovo regolamento, infine, fa riferimento alla prossima chiusura dell’area sosta di Strada Aeroporto e all’individuazione e allestimento di un nuovo campo. Desta forte preoccupazione la prospettiva che la nuova area sosta possa avere caratteristiche analoghe a quella attuale. E’ormai evidente, infatti, come i campi, soprattutto ove di grandi dimensioni e ubicati in luoghi periferici e mal collegati al tessuto urbano e ai servizi pubblici, non facciano altro che determinare l’emarginazione e l’esclusione sociale di coloro che vi abitano.
Osserviamo inoltre con rammarico come le famiglie attualmente domiciliate nel campo di Strada Aeroporto non siano state in alcun modo coinvolte nella discussione in merito alla nuova area sosta né alle possibili soluzioni alternative.
Dai mezzi di informazione, infine, abbiamo appreso che il Ministro dell’Interno, su richiesta del Comune di Torino, avrebbe disposto la nomina del Prefetto come “Commissario straordinario all’emergenza nomadi”, al fine di “affrontare il problema dei nomadi su scala metropolitana” (4) , con particolare riferimento al trasferimento del campo di Strada Aeroporto. Preoccupa fortemente che, per garantire il coordinamento degli interventi, si faccia ricorso a un provvedimento di tipo emergenziale, criticato dai principali organismi internazionali ed europei come gravemente discriminatorio (5), anziché investire nel dialogo e nella concertazione con i Comuni dell’area metropolitana.
Riteniamo che politiche definite senza la partecipazione dei destinatari, ispirate a una logica emergenziale e improntate prioritariamente al controllo e alla repressione anziché alla promozione dell’inclusione sociale non solo violino i diritti delle persone interessate, ma siano assolutamente inefficaci persino rispetto a quella sicurezza che si afferma di voler perseguire: anzi, provocando un aumento della marginalità sociale e della paura del “diverso”, tali politiche non potranno che portare a un aggravamento dell’insicurezza e a un peggioramento della convivenza civile e democratica nella nostra città.
Per tali motivi, le organizzazioni firmatarie chiedono al Comune di Torino, con riferimento al regolamento delle aree sosta:
1) che la proposta di modifica del regolamento venga ritirata, posto che non è intervenuta alcuna modifica normativa che renda necessaria la revisione del regolamento attualmente vigente, e considerato che il particolare momento politico che l’Italia e Torino stanno vivendo rende assai difficile un sereno confronto su una questione così delicata e rilevante;
2) nel caso in cui si voglia comunque procedere con la modifica del regolamento, si chiede che:
i rom e i sinti siano coinvolti nella redazione del nuovo regolamento (come previsto dall’art. 5, co. 1, l.r. n. 26/1993);
3) vengano eliminate le disposizioni più restrittive rispetto a quelle già previste dal regolamento attualmente vigente, in materia di requisiti per la concessione alla permanenza e di casi di revoca e/o diniego di rinnovo della concessione;
4) siano stabiliti nel regolamento i diritti dei concessionari e i rispettivi doveri e obblighi dell’Amministrazione comunale;
5) sia prevista un’effettiva partecipazione degli utenti alla gestione delle stesse (ad es. attraverso l’inclusione dei rappresentanti delle aree sosta tra i membri con diritto di voto della Commissione per la gestione delle aree sosta).
Con riferimento al trasferimento del campo di Strada Aeroporto e più in generale alle politiche riguardanti i rom e i sinti, riteniamo di fondamentale importanza che:
I rom e i sinti siano coinvolti in tutte le decisioni e gli interventi che li riguardano, a partire dal coinvolgimento dei rom domiciliati nel campo di Strada Aeroporto nella discussione in merito alla nuova area sosta e alle possibili alternative.
Vengano predisposte soluzioni alternative all’area sosta attrezzata, che rispondano alle richieste da anni espresse dalle famiglie domiciliate nei campi (assegnazione di terreni per micro-insediamenti autogestiti, promozione dell’inserimento in alloggi pubblici e privati ecc.).
Con riferimento alle aree sosta attrezzate, vengano pienamente rispettate le disposizioni stabilite dall’art. 4 della legge regionale n. 26 del 1993, in materia di dimensioni, dotazione di servizi e ubicazione in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali (6) e che, a parità di capienza totale delle aree sosta, si privilegi la costruzione di più aree ciascuna di capienza inferiore.
Siano adottati politiche e interventi volti a promuovere l’inclusione sociale dei rom e dei sinti: dalla soluzione dei problemi inerenti alla regolarità di soggiorno dei rom stranieri e apolidi [come previsto dall’art. 1, co. 3, l.r. n. 26/1993 (7)], all’inserimento lavorativo, alla scolarizzazione, all’accesso ai servizi ecc.
Si investa nel dialogo e nella concertazione con i Comuni dell’area metropolitana, al fine di garantire il coordinamento delle politiche e degli interventi rivolti ai rom e ai sinti.
A.S.G.I., Gruppo Abele, Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino
(1) Si consideri che il regolamento attualmente vigente già prevede la possibilità di allontanare una persona che sia stata condannata, ma con riferimento a “gravi reati contro il patrimonio e/o le persone, con particolare attenzione alle recidive”, e lasciando spazio a una valutazione caso per caso (art. 7).
(2) I rappresentanti delle aree sosta, infatti, partecipano alla Commissione per la gestione di cui all’art. 2 del regolamento solo ove il Presidente ne ritenga necessaria la presenza e comunque senza diritto di voto.
(3) “Il coordinamento, la gestione e la manutenzione nonche' la determinazione dei criteri di assegnazione delle singole piazzole, saranno attuati, in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti, dai Comuni […]”
(4) La Stampa, 3 maggio 2009
(5) Ad esempio, la “Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia” censura la dichiarazione dello stato d’emergenza in relazione ai campi nomadi e il potere attribuito ai Commissari straordinari di adottare “misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in caso di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi», che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico”.
(6) “L'ubicazione dell'area attrezzata dovra' comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovra' essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.” (art. 4, c. 6, l.r. n. 26/93)
(7) “[…] i Comuni […] promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.”
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