mercoledì 28 ottobre 2009

Vicenza, Sucar Drom contro la Procura della Repubblica sul caso dei divieti di sosta ai "nomadi"

L’avvocato Enrico Varali, a nome di Sucar Drom, Opera Nomadi di Vicenza e delle signore Adriana Levacovigh e Nicoletta Caris, ha presentato opposizione al gip del Tribunale di Vicenza dopo la decisione del pm Marco Peraro che ha chiesto l’archiviazione per il reato di discriminazione razziale a carico di Maurizio Colman, sindaco di Piovene Rocchette.
Il caso aveva suscitato un forte dibattito politico a livello locale. Era l'autunno 2006 quando il sindaco leghista di Piovene Maurizio Colman venne iscritto sul registro degli indagati per l'ipotesi di reato di "discriminazione razziale", a causa di un ordinanza contro le sosta di “nomadi” su tutto il territorio comunale, comprese le aree private (in foto la segnaletica stradale).
In altre parole a Piovene Rocchette se una persona parcheggia la sua autovettura o qualsiasi altro mezzo (anche una bicicletta) nel parcheggio di un supermercato per fare la spesa, e viene riconosciuto come “nomade”, incorre nella sanzione di 500 euro e gli viene sequestrata l’autovettura se non si allontana immediatamente.
Oggi il pm Marco Peraro con un’articolata richiesta di archiviazione, accogliendo le tesi dell'avvocato difensore Lucio Zarantonello, osserva che le accuse dei denuncianti sono infondate. Il pm Peraro ha osservato in via preliminare se con l'ordinanza si fosse commesso un atto discriminatorio per motivi razziali o etnici, oppure no. Se è vero che l'ordinanza si rivolge ai “nomadi”, la procura osserva che «il termine "nomade" non individua immediatamente una razza o un'etnia specifica: nomade è infatti un popolo che muta di frequente la propria dimora». Certo, considerato il contesto in cui l'ordinanza è stata emessa «è peraltro evidente come la stessa fosse destinata alle etnie presenti in Italia e dedite al nomadismo e quindi in particolare, ai rom e sinti».

Quando Colman, assistito dall'avv. Zarantonello, fu interrogato spiegò che l'ordinanza faceva riferimento all'articolo 34 del regolamento di polizia urbana del novembre 1984 che dava facoltà «al sindaco di vietare la sosta in determinate località o vie comunali e limitare il deposito e l'impianto di mezzi mobili anche nelle aree private».
Insomma, l'ordinanza è in sè «un provvedimento restrittivo delle libertà civili», tuttavia in questo caso, sottolinea il pm Peraro, è «motivato con il perseguimento di finalità pubbliche aventi rango costituzionale (quali nel caso motivi di igiene e salubrità pubblica) e non vi è spazio per qualificare lo stesso come un atto di discriminazione razziale». Non a caso Colman si è richiamato anche al regolamento comunale. Eventualmente l'atto del Comune di Piovene può essere sindacato dal giudice amministrativo, ma si è su un piano diverso rispetto a quello penale.
Naturalmente Sucar Drom contesta queste motivazioni contraddittorie (per non dire assurde) e chiede al al gip Eloisa Pesenti, nell’udienza del 5 novembre, di rigettare la richiesta di archiviazione, arrivata dopo tre anni di indagine (sic!). Anche per il semplice motivo che l’ordinanza è stata emessa dal sindaco di Piovene Rocchette per cacciare dalla loro proprietà due donne anziane, la signora Adriana Levacovigh e la signora Nicoletta Caris.

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