giovedì 15 novembre 2007

Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza

Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni. Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
Una Circolare del 7 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.
Nei prossimi anni il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra loro, quello ereditato dal Paese d'origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine.
Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisito per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza.
Molti Comuni hanno tuttavia rilevato che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano non sarà considerata pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.). Per eventuali periodi interruttivi nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).

5 commenti:

kujtim ha detto...

salve! io ho due figlie nate in italia, per questo chiedo se possibile che fate qualcosa che nei uffici ci dicano e scrivano i doveri e diriti di stranieri, cosi anche noi capimo quello che dobbiamo fare per rispettare la legge italiana perche' cosi anche tanti dilinquenti non ci aproffitano di noi per fare soldi e carriera. grazie!

u velto ha detto...

ciao Kujtim, hai ragione molte volte negli uffici le informazioni mancano ma in tanti altri le informazioni ci sono. non sappiamo in quale Comune tu abiti e quali problemi hai ma se ci scrivi a questo indirizzo (ics@sucardrom.191.it) ti diamo una mano noi.

franco ha detto...

Restano i criteri del reddito o è una specie di ius soli con effetto ritardato?

u velto ha detto...

Tutti i minori nati in Italia, e sempre residenti regolarmente in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età hanno avuto sempre la possibilità di chiedere la cittadinanza.
Dal 2007 la possono chiedere anche se non erano smepre regolari.
E' un po' diverso dallo ius soli, dove diventi Cittadino di un Paese con il solo requistio della nascita.

franco ha detto...

Certo non è ius soli, ma la mia domanda era se per i neodiciottenni c'è il limite di reddito di 8500 euro l'anno o se sono esenti.