Linee guida del ministero dell'Interno, diffuse il 17 luglio, per l'attuazione delle ordinanze del presidente del consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, n. 3676,3677 e 3673, concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia
Contesto e finalizzazione delle attività
L'adozione dello strumento delle ordinanze di protezione civile, in attuazione della dichiarazione dello stato di emergenza per le criticità relative a insediamenti di comunità nomadi emerse nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, e stata determinata, com'è noto, dalla grave situazione di degrado igienico, sanitario e socio-ambientale che si registra negli insediamenti abusivi e anche in quelli autorizzati.
La situazione di grave degrado è risalente nel tempo.
In più occasioni, gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani hanno invitato l'Italia a risolvere le citate criticità.
In particolare, la risoluzione Ue del 31 gennaio 2008, concernente una strategia europea peri Rom, ha sollecitato gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini muoiono in incidenti domestici, soprattutto incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate.
In tale prospettiva, le ordinanze in questione sono da considerarsi, in via primaria, finalizzate a porre in essere misure volte a rimuovere la predetta situazione di degrado e a promuovere condizioni di vivibilità nella legalità per le comunità in argomento, consentendo l'accesso ai servizi di carattere sociale, assistenziale, sanitario e scolastico, avuto soprattutto riguardo ai minori, maggiormente esposti a rischi di abuso e sfruttamento.
Ciò anche alfine d salvaguardare la sicurezza pubblica e le stesse persone presenti in tali insediamenti, recentemente colpiti da episodi di intolleranza e xenofobia che hanno interessato i territori delle città capoluogo delle tre regioni.
Principi fondamentali
L'attuazione delle ordinanze deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, come espressamente richiamato nell'articolo 3 dei provvedimenti.
In tal senso, le operazioni demandate ai Commissari non devono riguardare specifici gruppi, soggetti, o etnie, ma tutti coloro che risultano presenti negli insediamenti, autorizzati o abusivi che siano, qualunque sia la nazionalità o il credo religioso.
Sarà cura dei Commissari procedere in modo da escludere effetti che possono essere considerati direttamente o indirettamente discriminatori.
Monitoraggio degli insediamenti e csnsimento delle persone e dei nuclei familiari
L'attività di censimento prevista dall'articolo 1, comma 2, sub. c), delle ordinanze (nota 3) deve essere considerata strumentale al raggiungimento delle finalità di carattere sociale, assistenziale e di integrazione, anche alfine di disegnare la portata e la tipologia degli interventi necessari e di proporre le iniziative conseguenti avviandole, quando possibile, con tempestività.
Tale attività partirà dal monitoraggio e dalla precisa individuazione dell'ubicazione degli insediamenti, autorizzati e abusivi.
Accanto al complessivo monitoraggio della composizione, specie numerica, degli insediamenti occorre poi concretizzare la rilevazione delle presenze, eventualmente a mezzo di apposito foglio notizie che, nel tenere conto delle diverse specificità a livello locale, contenga esclusivamente le informazioni necessarie in relazione alle già descritte finalità, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, con esclusione di qualsiasi dato non pertinente, in particolare di quelli attinenti all'etnia e alla religione.
Per i dati relativi alla salute - ferma restando la facoltatività delle risposte - possono essere raccolti quelli ritenuti necessari nella prospettiva di interventi di prevenzione e assistenza sanitaria.
Quanto al trattamento dei dati così raccolti, si ribadisce che non va realizzato alcun data base, così come vanno in ogni caso rispettate le norme nazionali e internazionali a tutela della privacy.
Le informazioni raccolte devono essere destinate alle forme di conservazione e archiviazione previste per la generalità dei cittadini, nella responsabilità dei Soggetti autorizzati a detenerle
(Uffici anagrafici, Uffici di Polizia, Uffici per l'assistenza sociale, Asl, eccetera).
Identificazione
Per garantire la necessaria identificazione - a tutela del diritto all'identità della persona - le ordinanze prevedono che si possa procedere, anche nei confronti dei minori e in relazione alle esigenze sopra richiamate, a rilievi segnaletici.
Tale modalità comprende, com'è noto, diverse forme di riconoscimento (descrittive, fotografiche, dattiloscopiche e antropometriche).
Pur restando nella discrezionalità dei Commissari determinare quale forma di riconoscimento sia da adottare, in relazione alla finalità di rendere certa l'identificazione, va aggiunto che i rilievi dattiloscopici devono essere effettuati, secondo le ordinarie procedure previste dalla legislazione vigente, nei casi in cui l'identificazione, che deve essere certa, non sia altrimenti possibile in base a documenti disponibili e circostanze attendibili, sulla base di quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione.
Ancora una volta, si rammenta che tutte le procedure devono essere eseguite nel rispetto della persona e in condizioni di riservatezza.
Una specifica attenzione, attesa la delicatezza dell'operazione, deve accompagnare la identificazione dei minori, che sarà effettuata, attraverso tali rilievi, allorché necessaria per tutelarli, anche in rapporto ad abusi dei genitori o sedicenti tali.
In particolare, l'acquisizione delle impronte digitali potrà riguardare i soggetti che siano maggiori di 14 anni, salvo che non sia possibile una identificazione in altro modo.
Peri minori di tale età, ma maggiori di 6 anni, le impronte potranno essere acquisite solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ove richiesto da coloro che ne esercitano la potestà, secondo quanto previsto dal regolamento Uè n. 380/2008 (nota 4), ovvero, nei casi necessari, attraverso il raccordo con la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e a mezzo della Polizia giudiziaria.
Al di sotto di tale fascia di età, i rilievi dattiloscopici potranno essere disposti, d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, solamente in casi eccezionali, da parte della Polizia giudiziaria, nei confronti dei minori che versino in stato d'abbandono o si sospetta possano essere vittime di reato.
Tutti i rilievi effettuati non dovranno essere oggetto di alcuna raccolta autonoma, bensì saranno conservati negli archivi già previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'archivio stranieri della Questura e della Prefettura, per coloro che avviano la pratica perii permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento.
Dati già rilevati
Va infine rilevato, quanto ai dati finora raccolti, che laddove trattati in difformità con le citate indicazioni, non potranno essere ulteriormente utilizzati e/o conservati.
Attività di prevenzione, allontanamenti ed espulsioni
I dati disponibili relativamente all'insediamento di comunità nomadi, in specifiche aree del Paese, dimostrano che queste non sono omogenee nella composizione e risultano essere il frutto di un'aggregazione avvenuta nel tempo di soggetti appartenenti a diverse etnie e nazionalità, anche italiana.
Si tratta in prevalenza di persone senza fissa dimora che si spostano sul territorio creando insediamenti abusivi temporanei.
Gli interventi di ricognizione, identificazione e censimento potranno portare anche alla individuazione di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi della liberta personale, di extracomunitari irregolarmente presenti sul, territorio dello Stato e/o cittadini comunitari peri quali sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza o altre circostanze previste dalla legge che ne giustifichino l'allontanamento, per i quali dovranno essere adottati immediatamente i relativi provvedimenti, previsti dalla normativa vigente.
L'insieme delle attività è funzionale a individuare le persone che potranno legittimamente abitare negli insediamenti autorizzati e punta a eliminare, nel contempo, tutti gli insediamenti abusivi.
Per quanto concerne lo specifico trattamento dei dati, in quanto finalizzato alla tutela della sicurezza con gli ordinari strumenti di prevenzione e repressione dei reati, va operato in modo che le informazioni raccolte siano come di consueto indirizzate verso i canali giudiziari e di polizia previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Croce Rossa Italiana
Le ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri prevedono che, per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, i Commissari delegati possano attivare le necessarie forme di collaborazione, tra l'altro, con Ia Croce Rossa italiana.
In considerazione delle finalità delle stesse ordinanze, prioritariamente orientale alla risoluzione di problematiche di natura umanitaria e assistenziale, tale forma di collaborazione è da ritenersi senz'altro auspicabile, tenuto conto del contributo che il ricorso a tale Organismo può garantire in termini di rilevazione dello stato di salute, soprattutto per le categorie più deboli, quali minori in tenera età, donne in stato di gravidanza e anziani, nonché per avviare, ove necessario, adeguate forme di profilassi.
I Commissari delegati designano la Croce Rossa italiana quale responsabile del trattamento dei dati raccolti nello svolgimento della propria attività di collaborazione, trattamento che deve assicura re, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la riservatezza dei dati sensibili nonché il loro esclusivo utilizzo ai fini previsti.
Ripristino delle prestazioni sociali e sanitarie, inserimento e integrazione sociale, progetti integrati peri minori, scolarizzazione e avviamento professionale
Gli interventi a sostegno del ripristino delle prestazioni sociali e sanitarie e, più in generale per l'inserimento e l'integrazione attraverso progetti di scolarizzazione e avviamento professionale, rivestono grande importanza anche al fine di una soluzione duratura delle problematiche evidenziatesi.
Il ruolo dei Commissari, in tal senso, si configura di particolare importanza per la funzione, inerente la missione, di stabilire i più proficui rapporti con i Comuni e gli altri Enti territoriali,, nonché con le istituzioni scolastiche e altri soggetti, anche associative del volontariato, per conseguire gli obiettivi.
In tal senso, i Commissari provvederanno altresì a informare l'Autorità di governo sulla necessità di ulteriori interventi da promuovere, se del caso, con la partecipazione di strutture centrali dell'Amministrazione statale.
Elaborazione deaweb.org, Maurizio Buzzani
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