venerdì 5 settembre 2008

Retroscena: perché la Commissione europea giudica le misure adottate dall’Italia non discriminatorie

Decisive per il parere favorevole di Bruxelles le Linee guida del Ministero dell’interno del 17 luglio che hanno attenuato la portata delle Ordinanze di maggio.
Per la Commissione europea non sembrano esserci discriminazioni nelle misure prese dal governo italiano nei confronti di soggetti appartenenti all'etnia Rom che vivono in Italia.
“Dal rapporto ricevuto emerge che non c'è nulla di discriminatorio nelle misure proposte dal governo italiano”, ha detto il portavoce del Commissario per Giustizia e gli Affari interni Jacques Barrot.
“La raccolta delle impronte digitali non è sistematica ma limitata, in particolare in relazione ai minori. Per cui è limitata ai casi in cui è strettamente necessaria l'identificazione in assenza di documenti”, ha aggiunto il portavoce.
Ad influire in modo determinante e positivo sul parere della Commissione sono state le Linee guida adottate dal Ministro dell’interno il 17 luglio 2008 che, anche sulla base di un parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, hanno recuperato alla piena legittimità le ordinanze di maggio la cui applicazione, stando alla formulazione letterale, avrebbe potuto compromettere l’avallo di Bruxelles.
Infatti, mentre nelle ordinanze del PCM del 30 maggio 2008 erano espressamente e tassativamente previste “l’identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi..., attraverso rilievi segnaletici”, le Linee Guida del Ministro hanno attenuato il rigore della procedura introducendo una valutazione discrezionale da parte dei Commissari ai quali spetta la responsabilità di “determinare quale forma di riconoscimento sia da adottare, in relazione alla finalità di rendere certa l'identificazione”.
In particolare, stabiliscono le Linee Guida, “i rilievi dattiloscopici devono essere effettuati, secondo le ordinarie procedure previste dalla legislazione vigente, nei casi in cui l'identificazione, che deve essere certa, non sia altrimenti possibile in base a documenti disponibili e circostanze attendibili, sulla base di quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione”.
Per quanto riguarda i minori, le Linee Guida prevedono che le impronte digitali possono essere acquisite nei confronti dei maggiori di 14 anni, salvo che non sia possibile una identificazione in altro modo.
Per i minori di tale età, ma maggiori di 6 anni, le impronte possono essere acquisite solo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ovvero in altri casi in raccordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e a mezzo della Polizia giudiziaria.
Al di sotto di tale fascia di età - si legge ancora nelle Linee Guida - “i rilievi dattiloscopici potranno essere disposti, d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, solamente in casi eccezionali, da parte della Polizia giudiziaria, nei confronti dei minori che versino in stato d'abbandono o si sospetta possano essere vittime di reato”. Infine, per evitare la contestazione di una schedatura su base etnica o simili, le Linee Guida stabiliscono che “tutti i rilievi effettuati non dovranno essere oggetto di alcuna raccolta autonoma, bensì saranno conservati negli archivi già previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'archivio stranieri della questura e della prefettura, per coloro che avviano la pratica per il permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento.

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