lunedì 2 febbraio 2009

Ddl sicurezza, una schedatura etnica

Domani, 3 febbraio 2009, arriva al Senato il discusso “ddl sicurezza” tra contestazioni e scontri di piazza. Il ddl contiene diversi provvedimenti che non condividiamo ma c’è ne uno che nessuno ha criticato e messo in evidenza: l’articolo 42 (ex articolo 36 e prima ancora ex articolo 16).
In questo articolo si prevede che «l’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».
Questo articolo, se verrà approvato, cambierà radicalmente la legislazione anagrafica italiana perché oggi l’iscrizione anagrafica di un Cittadino è di fatto vincolata a soli due criteri: la volontà del Cittadino e l’accertamento da parte degli Uffici comunali dell’effettiva presenza dello stesso Cittadino.
Tale impostazione è stata ribadita più volte da diversi Organi dello Stato, segnalo la Circolare del Ministro dell’Interno n. 8 del 29 maggio 1995 “precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani” ma anche le Circolari del Ministero dell’Interno sul “problema dei nomadi”, a partire dalla Circolare MI.A.CEL. n. 17/73 del 11.10.1973 pos. 15900.2.22 prot. 7063.
In particolare metto in risalto il passaggio della Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 secondo cui:
“...il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in rulottes… In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi, anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”.
Detta lettura è confermata anche dalla Giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite (sent. 19.06.2000 n. 449) la quale ha precisato che
“l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento di esecuzione...configura uno strumento giuridico – amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione e i movimenti della popolazione..., ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58).
Inoltre, tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 5 – 9) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti”.
Nell’articolo 42 del disegno di legge n. 733 per la modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si parla esclusivamente di “immobili”, implicitamente escludendo a priori dal poter ottenere l’iscrizione anagrafica chi vive in roulotte, in camper, in una carovana o una casa mobile (beni mobili). Ma soprattutto si pone come requisito essenziale le condizioni igienico-sanitarie ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Come già molti hanno rilevato la maggior parte forse degli alloggi, non risponde ai requisiti richiesti semplicemente perché si tratta di immobili costruiti prima che diventasse necessario il certificato di abitabilità. Ma è sicuro che una roulotte, un camper o una casa mobile non rispondono ai questi requisiti.
Chi sarà colpito da questa norma? Le famiglie sinte e rom che vivono nei cosiddetti “campi nomadi”, le famiglie sinte e rom che vivono in terreni privati e le famiglie dello spettacolo viaggiante.
Migliaia di Cittadini italiani che, se questa norma diventasse legge, saranno nella condizione di perdere non solo il diritto di voto ma tutta una serie di diritti legati indissolubilmente all’iscrizione anagrafica (i documenti come la patente di guida, le licenze per le attività lavorative, l’assistenza sanitaria,…).
Questo fatto è incomprensibile perché cadrebbe il fondamento del nostro essere Stato repubblicano e di fatto si impedirebbe a migliaia di Italiani l’esigibilità dei diritti fondamentali, come quello di voto, sanciti dalla nostra Costituzione.
Inoltre, non è da sottovalutare l’intenzione del Governo di istituire un registro nazionale dei senza fissa dimora (articolo 50 del ddl 733, ex articolo 44). Nel novembre scorso era scoppiata la polemica, riguardo all’istituzione di questo registro nazionale, quando la proposta della Lega Nord era stata approvata dalla Commissione Giustizia e Affari costituzionali. Alle proteste della Caritas e del Pd che vedevano il rischio di una schedatura dei clochard, aveva risposto Mazzatorta (Capogruppo al Senato della Lega Nord) affermando che la norma non era rivolta ai clochard ma ai “nomadi”. In sostanza si prospetta un enorme schedatura su base etnica che non ha eguali in Europa. di Carlo Berini

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