martedì 24 marzo 2009

Ddl sicurezza, lettera aperta a tutti i membri della Camera dei Deputati

Gentile Onorevole, il Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 5 febbraio 2009 (v. stampato Senato n. 733) “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 febbraio 2009 e attualmente alla Camera dei Deputati, in corso di esame in Commissione, Progetto di legge: 2180 (Fase iter Camera: 1^ lettura), contiene la seguente norma:
Art. 42. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo»
.
Questo articolo, se verrà approvato, cambierà radicalmente la legislazione anagrafica italiana perché oggi l’iscrizione anagrafica di un Cittadino è di fatto vincolata a soli due criteri: la volontà del Cittadino e l’accertamento da parte degli Uffici comunali dell’effettiva presenza dello stesso Cittadino.
Tale impostazione è stata ribadita più volte da diversi Organi dello Stato, segnaliamo la Circolare del Ministro dell’Interno n. 8 del 29 maggio 1995 “precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani” ma anche le Circolari del Ministero dell’Interno sul “problema dei nomadi”, a partire dalla Circolare MI.A.CEL. n. 17/73 del 11.10.1973 pos. 15900.2.22 prot. 7063.

In particolare il passaggio della Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 secondo cui:
“...il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in rulottes… In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi, anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico”.
Detta lettura è confermata anche dalla Giurisprudenza della Cassazione Sezioni Unite (sent. 19.06.2000 n. 449) la quale ha precisato che
“l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento di esecuzione...configura uno strumento giuridico – amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione e i movimenti della popolazione..., ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia (v. particolarmente gli artt. 29 e 31 del regolamento n. 136/58).
Inoltre, tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata dalle norme sopra richiamate in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. In particolare, sono rigidamente definiti dalle norme del citato regolamento (artt. 5 – 9) i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti”.
Nell’articolo 42 con la modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 si parla esclusivamente di “immobili”, implicitamente escludendo a priori dal poter ottenere l’iscrizione anagrafica chi vive in roulotte, in camper, in una carovana o una casa mobile (beni mobili). Ma soprattutto si pone come requisito essenziale le condizioni igienico-sanitarie ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Questa norma non colpirà solo le famiglie che vivono in abitazioni mobili (esempio le famiglie delle spettacolo viaggiante) ma anche tutte le famiglie che vivono in abitazioni immobili (esempio appartamento) che, in questo secondo caso, non hanno il certificato di abitabilità o che non rispondono in maniera esaustiva alla complessa normativa sulle condizioni igienico sanitarie.
Quindi, se sarà approvato l’articolo 42, possono perdere l’iscrizione anagrafica nel luogo di residenza tutte le famiglie che vivono in un immobile che non risponde alla normativa sull’abitabilità e/o non risponde alla normativa igienico sanitaria.
Secondo la legislazione italiana l’immobile deve rispondere a tutta una serie di criteri indicati da una normativa abbastanza complessa. Le principali norme sono contenute nel: R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 art. 221 e 222; Legge 4 dicembre 1993 n. 493; D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425; D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378 artt. 24, 25 e 26.
Tuttavia nella disciplina confluiscono molte altre norme emanate nel tempo in sintonia con l’evoluzione dei concetti di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico. Senza alcuna pretesa di completezza si possono citare in proposito le leggi: 27 maggio 1975 n. 166, artt. 18 e 19 (in tema di ventilazione forzata dei bagni e delle scale privi di finestre), 30 aprile 1976 n. 373 (Contenimento consumi energetici), 5 marzo 1990 n. 46 (Norme sulla sicurezza degli impianti), 9 gennaio 1991 n. 10 (Piano energetico nazionale sul risparmio dei consumi), 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento).
Tutta questa normativa collaterale ha accelerato l’evoluzione e gli scopi del certificato che, al di là delle sue definizioni giuridiche (certificato, licenza, autorizzazione, permesso) può essere raffigurato come un enorme contenitore nel quale confluiscono molte discipline di settore. Altre disposizioni, invece, avevano previsto e disciplinato i presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità ponendolo in stretta relazione con la conformità urbanistica.
Difficile quindi fare una quadro esaustivo della normativa ma certo anche Lei, Onorevole, potrà verificare la sua situazione abitativa controllando se possiede almeno i seguenti documenti per l’immobile dove vive:
- certificato di conformità rispetto al progetto approvato;
- certificato di avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- certificato di collaudo delle opere in cemento armato, o ferro;
- dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto elettrico;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto idraulico;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto fognario.
Se all’immobile manca anche uno solo di questi documenti, non risponde ai criteri per ottenere l’iscrizione anagrafica ma non solo, perché l’Ufficio anagrafe ha facoltà di controllo, in qualsiasi momento, per verificare i presupposti per le iscrizioni anagrafiche già in essere.
E’ da sottolineare che in Italia l’anagrafe è sempre stata un “fotografia della realtà”: un modo per conoscere la “vera” situazione della popolazione. Invece, se venisse introdotto il principio che ogni iscrizione anagrafica deve essere preceduta da una verifica della “idoneità” dell’alloggio, questo costituirebbe un incentivo alle dichiarazioni anagrafiche false. E ci sono fondati dubbi sulla costituzionalità di una norma che incide direttamente sui diritti fondamentali della persona.
Va aggiunto che proprio la “veridicità” della situazione anagrafica ha permesso, nel corso dei decenni, di dare la priorità ai più bisognosi quando di tratta di stilare le graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.
Per tutte queste ragioni chiediamo il Suo impegno a non votare l’articolo 42 del progetto di legge 2180 perchè discrimina tra Cittadini italiani che vivono in beni mobili e Cittadini italiani che vivono in beni immobili e che non risolverà i tanti problemi abitativi, presenti nel Paese, ma rischia di modificare lo status anagrafico di tutti i Cittadini italiani, dividendoli in ricchi e poveri.

1 commento:

u velto ha detto...

La lettera è firmata da Carlo Berini e Yuri Del Bar per Sucar Drom.
Ogni persona o assocazione la può copiare e inviare ai deputati eletti nella propria circoscrizione.