«Basta con l'uso dell'immigrazione a fini elettorali, rischiamo conflitti devastanti», avverte l'ex ministro dell'Interno Beppe Pisanu (in foto), ora presidente della Commissione Antimafia, che in una intervista al Sole 24 ore dà voce alle preoccupazioni già espresse dai vescovi e dal mondo cattolico e attacca in modo frontale la Legai: «Molte delle cose che la Lega dice e fa sull'immigrazione - insiste Pisanu - sono sbagliate e pericolose».
In questo modo, si rischia di «dare consistenza crescente a sentimenti di razzismo e xenofobia. E anche di eccitare la violenza fisica contro gli immigrati».Un pericolo «enorme», sottolinea preoccupato Pisanu: «Nel mezzo della recessione, e in una fase di tensioni sociali crescenti, il rancore verso gli immigrati può scatenare conflitti devastanti». Ma la critica dell'ex ministro dell'Interno si appunta anche sulle norme contenute nel ddl sicurezza: «Non riesco a capire a cosa serva trattenere un irregolare fino a sei mesi».
Noi de U Velto (il mondo) condividiamo le critiche espresse da Beppe Pisanu e ricordiamo che nel ddl sicurezza ci sono norme che colpiranno tantissimi italiani. Gli articoli 42 e 50 modificheranno profondamente la legislazione in materia di iscrizione anagrafica. Infatti tali norme colpiranno chi vive in beni mobili (ad esempio le case dei Cittadini italiani che lavorano nello spettacolo viaggiante) e tutte le famiglie che vivono in beni immobili (esempio appartamento) che non hanno il certificato di abitabilità o che non rispondono alla normativa sulle condizioni igienico sanitarie. Quindi, se saranno approvati gli articoli 42 e 50 del ddl sicurezza, possono perdere l’iscrizione anagrafica nel luogo di residenza tutte le famiglie che vivono in un immobile che non risponde alla normativa sull’abitabilità e/o non risponde alla normativa igienico sanitaria.
Secondo la legislazione italiana l’immobile deve rispondere a tutta una serie di criteri indicati da una normativa abbastanza complessa. Le principali norme sono contenute nel: R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 art. 221 e 222; Legge 4 dicembre 1993 n. 493; D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425; D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378 artt. 24, 25 e 26.
Tuttavia nella disciplina confluiscono molte altre norme emanate nel tempo in sintonia con l’evoluzione dei concetti di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico. Senza alcuna pretesa di completezza si possono citare in proposito le leggi: 27 maggio 1975 n. 166, artt. 18 e 19 (in tema di ventilazione forzata dei bagni e delle scale privi di finestre), 30 aprile 1976 n. 373 (Contenimento consumi energetici), 5 marzo 1990 n. 46 (Norme sulla sicurezza degli impianti), 9 gennaio 1991 n. 10 (Piano energetico nazionale sul risparmio dei consumi), 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento).
Tutta questa normativa collaterale ha accelerato l’evoluzione e gli scopi del certificato che, al di là delle sue definizioni giuridiche (certificato, licenza, autorizzazione, permesso) può essere raffigurato come un enorme contenitore nel quale confluiscono molte discipline di settore. Altre disposizioni, invece, avevano previsto e disciplinato i presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità ponendolo in stretta relazione con la conformità urbanistica.
Difficile quindi fare una quadro esaustivo della normativa ma certo ogni lettore potrà verificare la propria situazione abitativa controllando se possiede almeno i seguenti documenti per l’immobile dove vive:
- certificato di conformità rispetto al progetto approvato;
- certificato di avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- certificato di collaudo delle opere in cemento armato, o ferro;
- dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto elettrico;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto idraulico;
- certificato di conformità e collaudo dell’impianto fognario.
Se all’immobile manca anche uno solo di questi documenti, non risponde ai criteri per ottenere l’iscrizione anagrafica ma non solo perché l’Ufficio anagrafe ha facoltà di controllo, in qualsiasi momento, per verificare i presupposti per le iscrizioni anagrafiche già in essere.
E’ da sottolineare che in Italia l’anagrafe è sempre stata un “fotografia della realtà”: un modo per conoscere la “vera” situazione della popolazione. Invece, se venisse introdotto il principio che ogni iscrizione anagrafica deve essere preceduta da una verifica della “idoneità” dell’alloggio, questo costituirebbe un incentivo alle dichiarazioni anagrafiche false. E ci sono fondati dubbi sulla costituzionalità di una norma che incide direttamente sui diritti fondamentali della persona.
Va aggiunto che proprio la “veridicità” della situazione anagrafica ha permesso, nel corso dei decenni, di dare la priorità ai più bisognosi quando di tratta di stilare le graduatorie per l’assegnazione delle case popolari.
Per tutte queste ragioni chiediamo a tutti i Deputati di non votare norme che:
- discriminano tra Cittadini italiani che vivono in beni mobili e Cittadini italiani che vivono in beni immobili;
- non risolveranno i tanti problemi abitativi, presenti nel Paese, ma modificherà lo status anagrafico dei Cittadini italiani, dividendoli in ricchi con i diritti e poveri senza diritti.
- non risolveranno i tanti problemi abitativi, presenti nel Paese, ma modificherà lo status anagrafico dei Cittadini italiani, dividendoli in ricchi con i diritti e poveri senza diritti.
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